A carico della somma autorizzata col precedente articolo 1 il Ministero dei lavori pubblici potra' assumere impegni fino al limite di lire trecento milioni per l'impianto e la sistemazione dei cimiteri di guerra per militari delle Forze armate delle Nazioni Unite, a termini del decreto legislativo luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 429, modificato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1354. Sulla stessa autorizzazione di cui all'art. 1 gravera' la spesa di lire trecento milioni per contributi straordinari all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) da destinare ad opere di carattere straordinario a pagamento non differito per strade statali.

Testo vigente dal 13 gennaio 1949

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urn:nir:stato:legge:1948-12-29;1522~art4 · fonte del testo