Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 1968 al 16 dicembre 2010. 81 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Sono abrogate le norme contenute nell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernenti l'accertamento di congruita' di valore dei prezzi o corrispettivi dichiarati per i contratti di appalto. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. A tale data i procedimenti in corso per l'accertamento del valore venale si estinguono di diritto; le imposte, comunque pagate a seguito dell'accertamento di cui all'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, non sono ripetibili.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-01;244~art1 · fonte del testo