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Sono abrogate le norme contenute nell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernenti l'accertamento di congruita' di valore dei prezzi o corrispettivi dichiarati per i contratti di appalto. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. A tale data i procedimenti in corso per l'accertamento del valore venale si estinguono di diritto; le imposte, comunque pagate a seguito dell'accertamento di cui all'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, non sono ripetibili.

Testo in vigore dal 29 marzo 1968 al 16 dicembre 2010

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-01;244~art1 · fonte del testo