Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 marzo 1968 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Sono abrogate le norme contenute nell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernenti l'accertamento di congruita' di valore dei prezzi o corrispettivi dichiarati per i contratti di appalto. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. A tale data i procedimenti in corso per l'accertamento del valore venale si estinguono di diritto; le imposte, comunque pagate a seguito dell'accertamento di cui all'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, non sono ripetibili.
Testo in vigore dal 29 marzo 1968 al 16 dicembre 2010
