Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1964 al 16 dicembre 2010. 175 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I numeri 1 e 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sono sostituiti dai seguenti:
tolto: 1) sui progetti di massima, ed esecutivi di opere attribuite alla competenza dei Provveditorati da eseguire a cura dello stato, sia a totale carico, sia col suo concorso, nonche' da eseguire da Enti pubblici e da privati quando sia chiesta a termini di legge la concessione di contributi dello Stato e di opere per le quali le vigenti disposizioni richiedano il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo sempre che l'importo dei progetti ecceda i 100 milioni e non superi i 500 milioni di lire;
tolto: 3) sulle vertenze relative a lavori attribuiti alla competenza del Provveditorato, sorte con gli imprenditori in corso d'opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi, o per esonero di penalita' contrattuali quando cio' che si chiede all'Amministrazione di promettere, abbandonare o pagare sia determinato o determinabile in somma non superiore ai 60 milioni di lire.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-03-23;134~art3 · fonte del testo