Sono abrogate le disposizioni che prevedono, a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la perdita, la riduzione o la sospensione del diritto del dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico al conseguimento e al godimento della pensione e di ogni altro assegno od indennita' da liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto di dipendenza.

Testo vigente dal 24 giugno 1966

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 184/1973

    Illegittimità dichiarata
    27 dicembre 1973

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, ultimo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinanti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui riduce alla metà la…

    Art. 5 Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro · Art. 1 Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro Ente pubblico

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1966-06-08;424~art1 · fonte su Normattiva