Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti), nella parte in cui prevede che il procedimento disciplinare per la destituzione del pubblico dipendente a seguito di condanna penale debba concludersi entro novanta giorni, in quanto, <<considerando la disposizione nella sua compiutezza, essa non è affatto irragionevole>>. Infatti, il previo svolgimento del processo penale giustifica i termini <<brevi>> introdotti dalla normativa in esame, i quali trovano fondamento nella esigenza di definire sollecitamente il procedimento, evitando situazioni di incertezza dannose per il buon andamento dell'amministrazione e lesive della posizione personale del dipendente condannato. Inoltre, i termini posti dal testo unico del 1957 non hanno identica natura, poiché solo quelli a garanzia della regolarità del contraddittorio hanno carattere inderogabile, mentre gli altri possono essere congruamente ridotti dall'amministrazione procedente. Pertanto, una corretta lettura dell'art. 9, comma 2, esclude i pericoli <<di compressione temporale e di alterazione dell'assetto procedurale>> paventati dai giudici 'a quibus'. - <<Sull'interpretazione conforme ai principi costituzionali quale obbligo del giudice 'a quò>>, v, tra le molte, S. nn. 354/1997, 356/1996, 456/1989, e, di recente, O. nn. 147/1998 e 7/1998. - V., altresì, S. n. 971/1988, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale della <<destituzione automatica>>; cfr., inoltre, S. nn. 240/1997, 363/1996, 126/1995, 134/1992, 415/1991 e 104/1991. - V., pure, S. n. 104/1991 e, prima della legge n. 19 del 1990, S. n. 1128/1988. red.: G. Leo
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