Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1940 al 16 dicembre 2009. 82 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La quota di integrazione calcolata ai sensi del precedente art. 8 e' considerata come quota base e sara' corrisposta per ogni chilogrammo di seta tratta greggia semplice.
tolto: La quota base di integrazione subira' per i prodotti sottoindicati le seguenti variazioni:
tolto: a) filati greggi, tinti, semplici o ritorti, ottenuti da bozzoli doppi, quota di integrazione pari a due quinti della quota base, per chilogrammo;
tolto: b) seta tratta greggia, addoppiata e torta, seta tratta tinta, quota base aumentata di L. 2,50 per chilogrammo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-09-04;1517~art10 · fonte del testo