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[1]La quota di integrazione calcolata ai sensi del precedente art. 8 e' considerata come quota base e sara' corrisposta per ogni chilogrammo di seta tratta greggia semplice.

[2]La quota base di integrazione subira' per i prodotti sottoindicati le seguenti variazioni:

  • a)filati greggi, tinti, semplici o ritorti, ottenuti da bozzoli doppi, quota di integrazione pari a due quinti della quota base, per chilogrammo;
  • b)seta tratta greggia, addoppiata e torta, seta tratta tinta, quota base aumentata di L. 2,50 per chilogrammo.

Testo in vigore dal 12 novembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-04;1517~art10 · fonte del testo