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[1]Sono abrogate le disposizioni del R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, del R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 272, e della legge 29 aprile 1940-XVIII, n. 533.

[2]Ai prodotti serici ottenuti dalla lavorazione dei bozzoli dei raccolti 1937, 1938 e 1939, acquistati a norma del R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, e venduti all'estero a norma del precedente art. 7, saranno applicate le disposizioni della presente legge, commisurando la quota di integrazione ai seguenti valori della seta tratta greggia semplice:

[3]per il raccolto 1937, L. 96 per chilogrammo;

[4]per i raccolti 1938 e 1939, L. 127 per chilogrammo.

[5]Le disposizioni contenute nella presente legge saranno applicate a decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII.

[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[7]Data a San Rossore, addi' 4 settembre 1940-XVIII

[8]VITTORIO EMANUELE

[9]MUSSOLINI - RICCI - TASSINARI - DI REVEL - RICCARDI - GRANDI

[10]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 12 novembre 1940 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1940-09-04;1517~art16 · fonte del testo