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[1]Sono abrogate le disposizioni del R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, del R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 272, e della legge 29 aprile 1940-XVIII, n. 533.
[2]Ai prodotti serici ottenuti dalla lavorazione dei bozzoli dei raccolti 1937, 1938 e 1939, acquistati a norma del R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, e venduti all'estero a norma del precedente art. 7, saranno applicate le disposizioni della presente legge, commisurando la quota di integrazione ai seguenti valori della seta tratta greggia semplice:
[3]per il raccolto 1937, L. 96 per chilogrammo;
[4]per i raccolti 1938 e 1939, L. 127 per chilogrammo.
[5]Le disposizioni contenute nella presente legge saranno applicate a decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII.
[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[7]Data a San Rossore, addi' 4 settembre 1940-XVIII
[8]VITTORIO EMANUELE
[9]MUSSOLINI - RICCI - TASSINARI - DI REVEL - RICCARDI - GRANDI
[10]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 12 novembre 1940 al 16 dicembre 2009
