Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 1942 al 16 dicembre 2009. 194 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: A chiunque, a partire dal 1° luglio 1940-XVIII e fino al 31 luglio 1942-XX, venda all'estero prodotti serici di cui al successivo art. 10, sara' corrisposta, quando si verifichi la situazione di mercato di cui all'art. 8, una quota di integrazione di prezzo che verra' liquidata dall'Ente nazionale serico sotto il controllo del Ministero delle corporazioni, di concerto con quello delle finanze.
tolto: La corresponsione della quota di integrazione e' subordinata alle seguenti condizioni:
tolto: a) che tutti i prodotti siano stati fabbricati con bozzoli dei raccolti nazionali ed acquistati secondo le norme dell'articolo 1;
tolto: b) che sia stato pagato all'ammasso collettivo venditore, per i bozzoli, un prezzo corrispondente a quello base, fissato ai sensi della presente legge;
tolto: c) che i prodotti serici risultino venduti entro il 31 luglio 1942-XX e spediti ad acquirenti esteri:
tolto: entro il 30 settembre 1942-XX, per la seta tratta greggia semplice;
tolto: entro il 30 novembre 1942-XXI, per la seta tratta greggia addoppiata e/o torta;
tolto: d) che l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, o le banche delegate da detto Istituto, abbiano riconosciuto e certifichino l'adempimento degli impegni valutari assunti dal venditore al momento della esportazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-09-04;1517~art7 · fonte del testo