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Ogni esercente di stabilimento di filatura di bozzoli (bozzoli doppi compresi) deve tenere apposite registrazioni dei bozzoli introdotti nello stabilimento, distinguendo le partite di produzione nazionale da quelle di importazione, per le quali e' pure tenuto a fornire agli incaricati dell'Ente nazionale serico, per il servizio di controllo, la prova dell'acquisto all'estero e nei possedimenti e colonie o, in ogni caso, quando non si tratti di acquisto diretto, della provenienza ed origine.

Testo in vigore dal 12 novembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-09-04;1517~art6 · fonte del testo