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[1]Alla determinazione della eventuale correzione da applicare alla media dei prezzi quotati dalle Borse sete di New York e Yokohama ai sensi del precedente art. 8, e della quota di deduzione per maggiori spese di cui allo stesso articolo, sara' provveduto da un Comitato nominato dal Ministro per le corporazioni e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle corporazioni, delle finanze, dell'agricoltura delle foreste, e per gli scambi e per le valute e dal segretario generale dell'Ente nazionale serico.

[2]Lo stesso Comitato stabilira', con le norme di cui alla presente legge, la misura delle quote di integrazione da assegnare alle varie qualita' di prodotti oggetto delle vendite in ciascuna quindicina.

[3]Il Comitato sara' presieduto dal rappresentante del Ministero delle corporazioni e ne disimpegnera' le funzioni di Segretario un funzionario dello stesso Ministero.

[4]L'efficacia delle determinazioni del Comitato e' subordinata all'approvazione del Ministero delle corporazioni, di concerto con quello delle finanze.

[5]Le eventuali modificazioni alla correzione e alla quota per spese di cui ai commi precedenti saranno applicate nei confronti della media dei prezzi quotati dalle Borse predette nella quindicina immediatamente successiva a quella durante la quale saranno rese note.

Testo in vigore dal 12 novembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-04;1517~art9 · fonte del testo