Il trattamento provvisorio di pensione previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3; dall'articolo 28 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153; e dall'articolo 30 del decreto- legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e' attribuito nella misura del cento per cento della pensione spettante. I periodi assicurativi, per i quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di ricongiunzione, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, sono valutati ai fini della misura della pensione provvisoria al settanta per cento di quelli ricongiungibili.

Testo vigente dal 26 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-08-08;274~art15 · fonte su Normattiva