Art. 18 — Opere di somma urgenza e di bonifica e difesa del suolo
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Il limite di spesa previsto dal secondo comma dell'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 133 e dalla legge 27 ottobre 1966, n. 944, e' stabilito in 100 milioni di lire. I limiti di importo progettuale stabiliti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446, in lire 25 milioni ed in lire 100 milioni sono elevati rispettivamente a lire 100 milioni ed a lire 200 milioni.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1978 al 13 maggio 2000
