Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali
Art. 21 — Gare deserte
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Le norme di cui all'articolo 1 della legge 3 luglio 1970, n. 504, come modificato dall'articolo 6 della legge 1 giugno 1971, n. 291, sono estese a tutte le opere di cui all'articolo 1 della presente legge.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1978 al 13 maggio 2000
