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Il pagamento delle indennita' di espropriazione e di occupazione di urgenza puo' essere autorizzato mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati. ((Un acconto pari all'80 per cento delle indennita' di espropriazione e di occupazione di urgenza, previste dalla normativa in vigore, anche se determinate a titolo provvisorio, puo' essere corrisposto, entro il limite massimo di lire 80 milioni, in attesa del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto, dagli enti, aziende e amministrazioni, in favore degli aventi diritto che dichiarino, nei modi o nelle forme di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che l'immobile, oggetto del procedimento espropriativo, e' nella loro piena e libera proprieta'. Il destinatario del pagamento provvedera' a dichiarare, quando ne ricorrano le condizioni, anche la propria qualita' di diretto coltivatore del suolo, oggetto del procedimento espropriativo. Il pagamento, anche a titolo provvisorio, delle indennita' aggiuntive, previste in favore del fittavolo, del mezzadro, del colono o del compartecipante, costretto ad abbandonare il suolo oggetto del procedimento espropriativo, avviene con le modalita' indicate nel secondo comma. Il pagamento delle indennita' aggiuntive e' subordinato ad apposita dichiarazione scritta, resa nei modi e nelle forme previste dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti la qualita' di fittavolo, di mezzadro, di colono o di compartecipante relativo al suolo oggetto del procedimento espropriativo. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti rese nei modi previsti dalle vigenti leggi esonerano da ogni responsabilita' i funzionari, gli incaricati o comunque i titolari degli uffici all'uopo delegati, che dispongano il pagamento degli acconti di cui ai precedenti commi)).

Testo in vigore dal 16 agosto 1980 al 27 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1978-01-03;1~art23 · fonte su Normattiva