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Il pagamento delle indennita' di espropriazione e di occupazione di urgenza puo' essere autorizzato mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati. Un acconto del 50 per cento delle indennita' previste dagli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, puo' essere corrisposto, in attesa del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto, dall'ufficio che ha concordato l'indennita' sulla base di fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle vigenti disposizioni.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1978 al 16 agosto 1980

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urn:nir:stato:legge:1978-01-03;1~art23 · fonte su Normattiva