Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali

Art. 25 — Efficacia dei piani regolatori delle aree e nuclei dello sviluppo industriale

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Agli effetti del primo ed ultimo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione. I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio hanno efficacia fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia per un decennio e comunque per un periodo non inferiore al triennio dalla predetta data.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1978 al 4 giugno 1990

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urn:nir:stato:legge:1978-01-03;1~art25 · fonte su Normattiva