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Le operazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, preordinate all'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge, nonche' quelle connesse alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi, sono autorizzate, nell'ambito della rispettiva competenza, dai soggetti indicati dall'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili, lo stato di consistenza del fondo prescritto dagli articoli 71, primo comma, e 76 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, va compilato, dopo che sia stata disposta l'occupazione temporanea o d'urgenza, a cura dell'ente espropriante o dei suoi concessionari che vi provvedono in concomitanza con la redazione del verbale di immissione nel possesso. Detto verbale deve essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'espropriante o del concessionario; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante. Il relativo avviso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, e' notificato almeno venti giorni prima al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali, ed entro lo stesso termine e' affisso, per almeno venti giorni, all'albo del comune o dei commi in cui sono siti gli immobili.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1978 al 1 gennaio 2002

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-01-03;1~art3 · fonte su Normattiva