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L'efficacia delle omologazioni o delle approvazioni di cui all'articolo 1 puo' essere sospesa dal Ministro dei trasporti in caso di accertata, anche parziale, difformita' rispetto al tipo omologato od approvato. L'omologazione o l'approvazione puo' essere revocata quando sia stato adottato piu' di un provvedimento di sospensione. Il Ministro dei trasporti puo' vietare l'immatricolazione dei veicoli, per i quali l'omologazione abbia avuto luogo in altro Stato, qualora si riscontrino difformita' rispetto al tipo omologato. In caso di difformita' di dispositivi di equipaggiamento o di parti di veicoli rispetto al tipo omologato od approvato, il Ministro dei trasporti ne puo' vietare l'impiego e la vendita nel territorio nazionale. Dei provvedimenti adottati e data comunicazione alle autorita' competenti dei Paesi di costruzione dei veicoli o dei dispositivi, con invito ad emanare le misure necessarie per il ripristino della conformita'.
Testo in vigore dal 28 marzo 1980 al 1 gennaio 1993
