Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori

Art. 4 — Revoca e modifica del provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio

Chiunque puo' rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale e' stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio. Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.

Testo vigente dal 16 maggio 1978

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1978-05-13;180~art4 · fonte su Normattiva