Art. 4 — Revoca e modifica del provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio
Chiunque puo' rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale e' stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio. Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.
Testo vigente dal 16 maggio 1978
