Istituzione del servizio sanitario nazionale

Art. 35 — Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale

Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune. 29 Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne da' comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera. 29 Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo e' disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonche' al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo e' adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramite il prefetto. Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unita sanitaria locale e' venuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne da' comunicazione al giudice tutelare, con le modalita' e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso. 29 Il sanitario di cui al comma precedente e' tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuita' di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresi' la eventuale sopravvenuta impossibilita' a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne da' notizia al giudice tutelare. Qualora ne sussista la necessita' il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo. La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto piu' grave, il reato di omissione di atti di ufficio. Chi e' sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, puo' proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare. Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco puo' proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio. Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso puo' essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, e' notificato alle parti nonche' al pubblico ministero. Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, puo' sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione. Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti. I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non e' soggetta a registrazione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

29

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 30 maggio 2025, n. 76 (in G.U. 1ª s.s. 04/06/2025, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale): - nella parte in cui non prevede, al primo comma, dopo le parole «deve essere», le parole «comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e»; - nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «assunte le informazioni», le parole «, sentita la persona interessata»; - nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «ne da' comunicazione al sindaco», le parole «e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente»". In via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 35 della legge n. 833 del 1978 nella parte in cui non prevede, al quarto comma, dopo le parole «ne da' comunicazione», le parole «alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e»".

Testo vigente dal 5 giugno 2025

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 76/2025

    Ha colpito questo articolo
    30 maggio 2025

    Allorché un trattamento sia configurato dalla legge non soltanto come obbligatorio, e dunque rimesso alla spontanea esecuzione, ma come coattivo, potendo il destinatario esservi assoggettato con la forza, le garanzie dell’art. 32, secondo comma, Cost. si aggiungono a quelle dell’art. 13 Cost., che tutela la libertà personale. Incide, infatti, sulla libertà personale ogni misura che comporti una coazione fisica della persona, salvo che la restrizione della libertà di disporre del proprio corpo abbia carattere momentaneo e del tutto trascurabile. Dal punto di vista delle garanzie costituzionali, il trattamento sanitario in degenza ospedaliera costituisce pertanto un vero e proprio trattamento sanitario coattivo, in quanto disposto contro la volontà dell’interessato e incidente sulla sua libertà fisica. La misura si pone sul crinale tra la libertà di autodeterminazione in materia di salute e la regola del consenso, da un lato, e l’esigenza di protezione della salute della persona stessa, dall’altro, che giustifica in via d’eccezione un trattamento contro la sua volontà imposto mediante coazione fisica. (Precedenti: S. 203/2024 - mass. 46478; S. 135/2024 - mass. 46213; S. 205/2022 - mass. 45016; S. 127/2022 - mass. 44866; S. 22/2022 - mass. 44587; S. 275/2017 - mass. 40107; S. 222/2004 - mass. 28625; S. 105/2001 - mass. 26150; S. 419/1994 - mass. 21052; S. 238/1996 - mass. 22598; S. 74/1968 - mass. 2912).Ai trattamenti sanitari coattivi si applicano tutte le garanzie dell’art. 13 Cost., in conseguenza della situazione di evidente assoggettamento fisico della persona a un potere pubblico in grado di vincere con la forza ogni sua contraria volontà. (Precedenti: S. 203/2024 - mass. 46478; S. 135/2024 - mass. 46213; S. 22/2022 - mass. 44587; S. 238/1996 - mass. 22598).La riconducibilità del trattamento sanitario coattivo alle garanzie congiunte degli artt. 13 e 32 Cost. determina il carattere eccezionale dell’istituto e ne illumina la ragion d’essere. Proprio l’incidenza sulla libertà personale comporta che il trattamento sanitario coattivo debba operare quale extrema ratio, ossia nell’osservanza del principio del minor sacrificio necessario, desumibile dall’art. 13 Cost. in relazione a tutte le misure privative della libertà personale. Gli artt. 13 e 32, secondo comma, Cost., unitamente all’art. 2 Cost., che tutela i diritti involabili della persona, tra cui la sua integrità psicofisica, esigono che il legislatore preveda trattamenti sanitari coattivi in chiave, appunto, di extrema ratio ed entro i limiti della proporzionalità in rapporto alle necessità terapeutiche e al rispetto della dignità della persona. (Precedenti: S. 22/2022 - mass. 44587; S. 250/2018 - mass. 40628; S. 179/2017 - mass. 41196; S. 265/2010 - mass. 34862).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 13, 24, 32 e 111 Cost., l’art. 35 della legge n. 833 del 1978, nei termini di seguito precisati: i] nella parte in cui non prevede, al primo comma, dopo le parole «deve essere», le parole «comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e»; ii] nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «assunte le informazioni», le parole «, sentita la persona interessata»; iii] nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «ne dà comunicazione al sindaco», le parole «e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente». Pur a fronte della discrezionalità del legislatore nel modulare le forme di tutela giurisdizionale, infatti, la disposizione censurata dalla Cassazione, prima sez. civile, determina una significativa compressione del diritto di difesa e al contraddittorio, cioè dei contenuti minimi della tutela giurisdizionale. Tale compressione assume particolare rilievo perché attiene a provvedimenti amministrativi adottati in assenza del consenso dell’interessato, in violazione del principio di libertà di cura, e incidenti sulla sua libertà fisica, nucleo primario della libertà personale. Deve, pertanto, ritenersi che la comunicazione all’interessato del provvedimento del sindaco con il quale è disposto nei suoi confronti un trattamento sanitario coattivo e la notificazione del relativo decreto motivato del giudice tutelare non trovino ostacolo nella condizione di possibile incapacità naturale nella quale il destinatario si trovi al momento della comunicazione o della notificazione. La condizione di alterazione psichica momentanea in cui versa la persona interessata, tuttavia, può essere di ostacolo alla effettiva comprensione del contenuto delle richiamate comunicazioni. Queste, dunque, benché necessarie, non sono sufficienti alla effettiva garanzia dei diritti costituzionali di difesa e al contraddittorio. Per l’effettività di tali diritti assume particolare rilievo l’audizione della persona interessata da parte del giudice tutelare prima della convalida presso il luogo in cui la persona si trova, normalmente un reparto del servizio psichiatrico di diagnosi e cura. L’audizione assolve infatti a diverse funzioni: costituisce presidio giurisdizionale minimo, parte dello statuto costituzionale della libertà personale; è garanzia che il trattamento venga eseguito nel rispetto degli artt. 13, quarto comma, e 32, secondo comma, Cost.; assume particolare rilievo nei confronti delle persone fragili, come le persone sottoposte a trattamento sanitario coattivo per alterazione psichica, sia essa transitoria o permanente. Sotto questo profilo, l’audizione consente al giudice tutelare di conoscere le condizioni della persona anche dal punto di vista dell’esistenza di una rete di sostegno familiare e sociale e di individuare le forme di miglior ausilio, nel rispetto del delicato equilibrio che intercorre tra esigenze protettive e autonomia individuale, compresa l’adozione di provvedimenti provvisori ai sensi dell’art. 35, sesto comma, della legge n. 833 del 1978. È inoltre dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo l’art. 35 della legge n. 833 del 1978 nella parte in cui non prevede, al quarto comma, dopo le parole «ne dà comunicazione», le parole «alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e». Resta ferma, per il legislatore, la possibilità di intervenire in qualsiasi momento al fine di individuare, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità che gli spetta, una eventuale diversa configurazione del trattamento sanitario coattivo, purché rispettosa dello statuto costituzionale della libertà personale e dei diritti costituzionali di difesa e al contraddittorio, come pure l’adozione di ogni altra e diversa misura di protezione sostanziale o procedimentale della persona che vi sia sottoposta, quale in particolare la possibilità di prevedere la nomina di un curatore speciale al momento della convalida del trattamento). (Precedenti: S. 66/2025 - mass. 46773; S. 25/2025 - mass. 46654; S. 3/2025 - mass. 46571; S. 135/2024 - mass. 46213; S. 42/2024 - mass. 46040; S. 212/2023 - mass. 45872; S. 110/2022 - mass. 44811; S. 242/2019 - mass. 40813; S. 114/2019 - mass. 41660; S. 83/2019 - mass. 42071; S. 275/2017 - mass. 40107; S. 258/2017 - mass. 41001; S. 275/2016 - mass. 39357; S. 253/2009 - mass. 33857; S. 438/2008 - mass. 33086; S. 222/2004 - mass. 28625; S. 105/2001 - mass. 26150; S. 215/1987 - mass. 4349; S. 223/1976 - mass. 8559; S. 74/1968 - mass. 2912; O. 207/2018 - mass. 41525).

    Art. 35 Istituzione del servizio sanitario nazionale · Art. 33 Istituzione del servizio sanitario nazionale · Art. 34 Istituzione del servizio sanitario nazionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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