Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori

Art. 2 — Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale

Le misure di cui al secondo comma del precedente articolo possono essere disposte nei confronti delle persone affette da malattie mentali. Nei casi di cui al precedente comma la proposta di trattamento sanitario obbligatorio puo' prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere. Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel precedente comma.

Testo vigente dal 16 maggio 1978

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 211/1988

    Questione infondata
    25 febbraio 1988

    Non e` illegittima la ridefinizione e riclassificazione della malattia di mente da parte di leggi successive a quelle genericamente richiamate dall'art. 20 dello Statuto T.A.A., nonche` - in connessione con la stessa evoluzione del trattamento dei malati di mente da problema di pubblica sicurezza a problema essenzialmente sanitario o di reinserimento sociale del paziente - il conferimento ai sindaci dei poteri relativi ad accertamenti e a trattamenti sanitari obbligatori; tanto piu` ove si consideri la natura delle attribuzioni conferite, dalla precitata norma statutaria, ai Presidenti delle giunte provinciali, chiamati, quali ufficiali del Governo centrale,ad esercitare "attribuzioni di pubblica sicurezza". (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 2, ultimo comma, 3, primo, terzo, quarto, quinto comma, 4, 5, secondo comma, 8, secondo e terzo comma Legge 13 maggio 1978, n. 180, in riferimento all'art. 20 st. T.A.A.).

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  • Ordinanza n. 516/1987

    Questione infondata
    10 dicembre 1987

    L'esigenza di assicurare all'infermo di mente - nel rispetto dell'art. 32 Cost. - un trattamento sanitario di durata adeguata alle specifiche necessita` terapeutiche e` pienamente soddisfatta dalla norma che stabilisce la procedura per l'ulteriore prolungamento, oltre il settimo giorno, del disposto trattamento sanitario. Inoltre non e` idoneo termine di comparazione, ai fini del giudizio ex art. 3 Cost., il ricovero di soggetti affetti da altre infermita` non sottoposti, in base al certificato di ricovero, a un periodo minimo di cura obbligatoria. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. - degli artt. 2 e 3 L. 13 maggio 1978, n. 180, in quanto non impongono al sindaco di prescrivere, nell'ordine di ricovero di infermi di mente, un minimo periodo di cura conseguenziale).

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 2 Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori · Art. 3 Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1978-05-13;180~art2 · fonte su Normattiva