Art. 1
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ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141
Testo vigente dal 1 gennaio 2027, tuttora in vigore · versione 187 su Normattiva
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
13 versioni dal 1973
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - REDDITO IMPONIBILE - REDDITI DI LAVORO DEI FIGLI MINORI CONVIVENTI - IMPUTAZIONE AL REDDITO DEI GENITORI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata - in quanto analoga ad altra giudicata non fondata - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 4 della Legge 2 dicembre 1975, n. 576 e 1, comma terzo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni tuttora applicabili, 'ratione temporis', alla fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' nonostante l'avvenuta abrogazione della prima di esse), nella parte in cui imputano ai genitori, nella determinazione del reddito imponibile ai fini I.R.PE.F., anche i redditi di lavoro dei figli minori conviventi. - S.n. 85/1985.
Riguarda ancheart. 4 legge 576/1975
(TRIBUTI IN GENERE) - IRPEF - CUMULO DEI REDDITI TRA CONIUGI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 27, 29, 31, 35, 37, 53, 76 e 77 Cost., degli artt. 4, primo comma, lett. a d.P.R. 29.9.1973 n.597 e 1, terzo comma, d.P.R. 29.9.1973 n.600, nella parte in cui stabiliscono che soggetto passivo del tributo sia solo il marito, ed impongono conseguentemente a quest'ultimo l'obbligo di dichiarare come propri i redditi della moglie, trattandosi di norma gia` dichiarata illegittima con sentenza n.179 del 1976. - cfr. S. n. 179/1976
Riguarda ancheart. 4 d.P.R. 597/1973
IMPOSTE E TASSE - CUMULO DEI REDDITI FAMILIARI - LEGGE 9 OTTOBRE 1971, N. 825, ART. 2, N. 3; D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 597, ARTT. 2, PRIMO COMMA, E 4, LETT. A; D.P.R. 29 SETTEMBRE, N. 600, ARTT. 1, TERZO COMMA, 46, 56 E 57; D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636, ARTT. 15, 16, 17, 19, 20 E 30 - IMPUTAZIONE AL MARITO ANCHE DEI REDDITI DELLA MOGLIE E CUMULO DEI REDDITI DEI CONIUGI - ESCLUSIONE DELLA SOGGETTIVITA' PASSIVA DELLA MOGLIE ED UNICITA' DELLA DICHIARAZIONE - OBBLIGO DELLA MOGLIE NON SEPARATA DI FORNIRE AL MARITO (SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA) I DATI NECESSARI ALLA DICHIARAZIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 29 E 53 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
L'art. 2, comma primo, del d.P.R. n. 597 del 1973, nel disporre che unico soggetto passivo dell'imposta personale sui redditi sia tra i due coniugi non separati solo il marito, determina un trattamento giuridico diverso tra i coniugi con conseguente violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione: la detta disparita' di trattamento, infatti, non si presenta adeguatamente e razionalmente giustificata e, con particolare riferimento all'art. 29 della Costituzione, non puo' dirsi che essa tenda a realizzare un limite alla eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi in funzione della garanzia dell'unita' familiare.
Riguarda ancheart. 20 d.P.R. 636/1972legge 825/1971art. 2 d.P.R. 597/1973art. 15 d.P.R. 636/1972art. 16 d.P.R. 636/1972art. 56 Accertamento imposte sui redditie altri 6
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - CUMULO DEI REDDITI FAMILIARI - REDDITI DEI CONIUGI NON SEPARATI LEGALMENTE - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 2 LEGGE 9 OTTOBRE 1971, N. 825; 15, 16, 17, 19, 20 E 30 D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636; 4 D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 597; 1, 46, 56 E 57 D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600 - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA MARITO E MOGLIE IN QUANTO SOGGETTI PASSIVI DI IMPOSTA - PROSPETTAZIONE D'UFFICIO DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE QUALE GIUDICE A QUO DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' DELL'ART. 2, COMMA PRIMO, D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 597, IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3,29 E 24 COST. - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO PRINCIPALE.
La Corte Costituzionale puo' sollevare d'ufficio una questione di legittimita' non prospettata dal giudice a quo, sempre che ne risulti la rilevanza e la non manifesta infondatezza, sospendendo il giudizio in corso. (Nella specie erano state sollevate - con riguardo agli artt. 2, 3, 4, 13, 15, 24, 27, 29, 31, 35, 37, 53 e 76 Cost. questioni di legittimita' costituzionale delle norme sul cumulo dei redditi fra coniugi non separati legalmente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - di cui agli artt. 2 legge 9 ottobre 1971, n. 825; 15,16,17,19,20 e 30 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636; 4 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; 1,46,56 e 57 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 -, e specificamente dell'art. 1, comma terzo, D.P.R. del 1973 n. 600, secondo cui ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente, ed in unico contesto, i redditi propri ed a lui imputabili, prospettando anche il contrasto con il principio di eguaglianza poiche' nel caso in cui oggetto di imputazione siano i redditi della moglie solo il marito, e non anche il coniuge, sarebbe soggetto all'obbligo della dichiarazione. Secondo la Corte la valutazione della dedotta disparita' di trattamento, e quindi la decisione della relativa questione di legittimita' costituzionale non potrebbero aversi se non congiuntamente alla considerazione del contenuto e della portata dell'art. 2, comma primo, D.P.R. n. 597 del 1973 attinente alla soggettivita' passiva di imposta. Pertanto ha ritenuto di sollevare previamente, risultandone la rilevanza e la non manifesta infondatezza, la questione di legittimita' costituzionale della suddetta norma - in riferimento agli artt. 3,29 e 24 Cost. - poiche' nell'ipotesi in cui soggetto passivo dell'imposta sia il marito e siano a lui imputati i redditi della moglie, si pone in essere un trattamento differenziato, nonostante la parita' morale e giuridica dei coniugi, e senza che la disparita' si presenti razionalmente giustificata, o funzionalizzata alla garanzia dell'unita' familiare, e tale trattamento differenziato si pone o si risolve anche sul terreno della tutela in giudizio dei diritti e degli interessi).
Riguarda ancheart. 2 legge 825/1971art. 15 d.P.R. 636/1972art. 16 d.P.R. 636/1972art. 19 d.P.R. 636/1972art. 17 d.P.R. 636/1972art. 46 Accertamento imposte sui redditie altri 6
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino con ordinanza n. 748 R.O. 1976 in riferimento agli artt. 3,4,24,27,29,31,35,37,53,76 e 77 Cost., degli artt. 4, primo comma, lettera a d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e 1, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, già dichiarati ille…
ECLI:IT:COST:1981:36 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
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… relativamente alle attivita' commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali. Indipendentemente alla redazione…
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Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia, i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art1 · fonte su Normattiva