Art. 1
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Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche, in mancanza di redditi. La dichiarazione e' unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi e deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni. La dichiarazione delle persone fisiche e' unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli articoli 12, 13 e 14 dello stesso decreto. 4 Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:
- a)le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili;
- b)le persone fisiche che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e redditi fondiari, a condizione, per questi ultimi, che non siano complessivamente superiori ad annue L. 360.000 e che non ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131;
- c)le persone fisiche che possiedono soltanto redditi di lavoro dipendente per ammontare complessivamente non superiore ad annue L. 1.200.000, a condizione che non possiedano altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;
- d)i lavoratori dipendenti che, non possedendo altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, presentino o spediscano all'ufficio delle imposte del loro domicilio fiscale, prima della scadenza del termine stabilito per la dichiarazione, il certificato previsto nel primo comma dall'art. 3, redatto in conformita' ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'art. 8 e recante la attestazione dell'inesistenza di altri redditi sottoscritta dal lavoratore. Se a formare il reddito complessivo del lavoratore concorrono redditi di altre persone a lui imputabili a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, l'esonero compete a condizione che il reddito complessivo sia inferiore a quattro milioni di lire e sia costituito esclusivamente da redditi di lavoro dipendente soggetti a ritenuta alla fonte.
- e)i soggetti diversi dalle persone fisiche che non possiedono alcun reddito o possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, sempre che non siano obbligati alla tenuta di scritture contabili. Ai fini del comma precedente sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di cooperative indicati alla lettera a) dell'art. 47 del decreto indicato nel precedente comma. Se piu' soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, la dichiarazione latta da uno di essi esonera gli altri. Per le persone fisiche legalmente incapaci l'obbligo della dichiarazione spetta al rappresentante legale.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
4La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 15 luglio 1976, n. 179 (in G.U. 1ª s.s. 21/07/1976, n. 191), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "degli artt. 2 n. 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), 2, comma primo, e 4, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), 1, comma terzo, 46, 56 e 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e 15, 16, 17, 19, 20 e 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario), nelle parti in cui le relative norme dispongono: a) che per la determinazione del reddito complessivo sono imputati al marito, quale soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, oltre ai redditi propri, i redditi della moglie (eccettuati quelli che sono nella libera disponibilita' della moglie legalmente ed effettivamente separata), e che i redditi dei coniugi sono cumulati al fine dell'applicazione dell'imposta; b) che non e' soggetto passivo dell'imposta la moglie, i cui redditi siano imputati al marito ai sensi dell'art. 4, lett. a), del d.P.R. n. 597 del 1973; c) che la dichiarazione delle persone fisiche e' unica, oltreche' per i redditi propri del soggetto passivo, per quelli della moglie a lui imputabili a norma dell'art. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973; d) che la moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente separata, e' tenuta ad indicare al marito, quale soggetto passivo dell'imposta, gli elementi, i dati e le notizie a questo occorrenti perche' possa adempiere l'obbligo della dichiarazione dei redditi come sopra a lui imputati".
Testo vigente dal 22 luglio 1976 al 20 gennaio 1977 · versione 5 su Normattiva