Art. 25
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I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del tredici per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La ritenuta e' elevata al quindici per cento per le indennita' di cui alle lettere f) e g) dell'art. 12 del decreto stesso. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente vengono corrisposti a soggetti residenti all'estero la ritenuta deve essere operata nella misura del venti per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero, tranne quelle di cui alla lettera b) del terzo comma dell'art. 49 del decreto indicato nel primo comma, ed i compensi corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di enti e societa' non residenti. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai compensi di importo inferiore a ((L. 50.000)) corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreche' non costituiscano acconto di maggiori compensi. 12a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 febbraio 1980, n.31
12aLa L. 29 febbraio 1980, n.31 ha disposto (con l'art. 4 comma 2) che "La disposizione di cui al comma precedente si applica ai compensi corrisposti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge."
Testo vigente dal 1 marzo 1980 al 31 dicembre 1980 · versione 13 su Normattiva