Art. 25
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Testo vigente dal 31 dicembre 1980 al 30 settembre 1982 · versione 16 su Normattiva
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Spiegazione
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14 versioni dal 1973
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA' - IN GENERE Indennità per la cessazione del rapporto di agenzia - Redditi di lavoro autonomo - Configurabilità - Conseguenze - Assoggettamento a ritenuta d'acconto. · TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO In genere.
Alla luce del combinato disposto degli artt. 49, commi 4 e 12, lett. f), del d.P.R. n. 597 del 1973, e 25, comma 1, terza proposizione, del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo sostituito dall'art. 43 del d.P.R. n. 897 del 1980, applicabile ai redditi prodotti dal 1 gennaio 1982), le indennità percepite per la cessazione di rapporti di agenzia costituiscono reddito di lavoro autonomo, come tali assoggettate a ritenuta di acconto.
Riguarda ancheart. 49 d.P.R. 597/1973art. 12 d.P.R. 597/1973art. 43 d.P.R. 897/1980
Precedenti: 652634-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - IMPOSTE SUI REDDITI - RITENUTE ALLA FONTE - SOSTITUTO D'IMPOSTA - ABOLIZIONE - ABLAZIONE DELLE SOMME TRATTENUTE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO A TITOLO D'IMPOSTA E DA COSTUI VERSATE NELLE CASSE DELL'ERARIO - IDENTICA RICHIESTA REFERENDARIA GIA' DICHIARATA INAMMISSIBILE DALLA CORTE CON SENTENZA N. 11/1995 - RICHIAMO ALLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (CFR. SENTENZE NN. 364/1987, 128/1986 E 92/1972) - NATURA TRIBUTARIA DELLE DISPOSIZIONI OGGETTO DEL QUESITO REFERENDARIO - DESTINAZIONE DELLE SOMME IN QUESTIONE NELL'APPRESTAMENTO DEI MEZZI NECESSARI AL FABBISOGNO DELLO STATO - INAMMISSIBILITA'.
E' inammissibile la richiesta del referendum popolare per l'abrogazione del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e successive modificazioni - sul seguente quesito: <<Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, limitatamente all'art. 23 e all'art. 25, primo comma (I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del diciannove per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. La ritenuta e' elevata al venti per cento per le indennita' di cui alle lettere f) e g) dell'art. 12 del decreto stesso. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.)?>> - in quanto - posto che i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 d.P.R. n. 600 del 1973 che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati per prestazioni sia di lavoro dipendente sia di lavoro autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente ovvero rese a terzi o nell'interesse degli stessi (art. 25 comma 1), devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa, nella misura stabilita dalle stesse disposizioni - gli strumenti di attuazione della pretesa fiscale possono ritenersi parte integrante della normativa tributaria tenuto conto che la mancanza di una disciplina idonea a garantire l'applicazione del prelievo renderebbe inefficace il semplice apprestamento della struttura sostanziale del tributo; ed in quanto nella legge in questione e' ravvisabile natura tributaria anche sotto il profilo sostanziale, risultando sussistenti sia l'elemento della ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico, sia l'elemento della destinazione delle somme medesime all'apprestamento dei mezzi necessari al fabbisogno finanziario dello Stato. - S. nn. 92/1972, 26/1982, 128/1986, 364/1987, 63/1990, 11/1995. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 23 Accertamento imposte sui redditi
B. TRIBUTI IN GENERE - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - RITENUTE D'ACCONTO DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA - RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO - RICHIESTA AVENTE AD OGGETTO NORME TRIBUTARIE, E COMUNQUE INSCINDIBILMENTE CONNESSE CON LEGGI TRIBUTARIE - INAMMISSIBILITA'.
La richiesta di 'referendum' per l'abrogazione delle ritenute d'acconto operate dai c.d. sostituti d'imposta va dichiarata inammissibile, in quanto ha ad oggetto una normativa che presenta entrambi gli elementi propri delle "leggi tributarie" (ablazione di somme trattenute a titolo d'imposta e successivamente versate nelle casse dell'erario; destinazione di esse ai bisogni finanziari dello Stato), e che comunque e' inscindibilmente connessa con l'imposta sul reddito, e di conseguenza, con le disposizioni legislative che la disciplinano. (Inammissibilita' della richiesta di 'referendum' per l'abrogazione del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e succ. mod., limitatamente agli artt. 23 e 25, comma primo). - v. massima precedente; sui limiti "impliciti" all'ammissibilita' del 'referendum' desumibili dall'art. 75, comma secondo, Cost., v. sent. n. 16/1978; sul sistema del sostituto d'imposta, v. sent. nn. 92/1972, 128/1986, 364/1987, nonche' ord. n. 330/1987. red.: L.I. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 23 Accertamento imposte sui redditi
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
Alla luce del combinato disposto degli artt. 49, commi 4 e 12, lett. f), del d.P.R. n. 597 del 1973, e 25, comma 1, terza proposizione, del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo sostituito dall'art. 43 del d.P.R. n. 897 del 1980, applicabile ai redditi prodotti dal 1 gennaio 1982), le indennità percepite per la cessazione di rapporti di agenzia costituiscono reddito di lavoro autonomo, come tali assoggettate a ritenuta di acconto.
Rv. 676644-01
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 38 — Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi d'impresa e su altri redditi
(articolo 25 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) 1. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione…
Art. 25-bis — Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari
I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio…
Art. 52
assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 1, comma 373, legge 30 dicembre 2023, n. 213; articolo 1, comma 114, legge 28 dicembre 2015, n. 208) 1. Sono assimilati ai redditi …
Art. 39
… , di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (articolo 25-bis , dal primo al sesto comma, settimo comma, primo, secondo e terzo periodo e ottavo comma, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) 1. I soggetti indicati …
Art. 25
dell'imposta ai non residenti (articolo 23 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: a) i redditi fondiari; b) …
Art. 50 — Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art25 · fonte su Normattiva