Art. 27

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Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti dalle societa' per azioni e in accomandita per azioni e dalle societa' anche cooperative a responsabilita' limitata, comprese quelle di mutua assicurazione, sono soggetti a una ritenuta del dieci per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci, con obbligo di rivalsa. Per gli utili spettanti alle societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, l'ammontare della ritenuta e' detratto dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci nella proporzione stabilita dallo stesso art. 5. In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione della societa', i singoli soci, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alla societa' l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta, determinato in relazione al valore dei beni ad essi attribuiti quale risulta dall'ultimo bilancio della societa', salvo l'accertamento dell'effettivo valore ai fini dell'applicazione dei singoli tributi. Nei casi di distribuzione di azioni o quote gratuite e di aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote si considera utile distribuito l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi imputato a capitale. Non si computano a tal fine le riserve e i fondi indicati nello art. 45 del decreto indicato nel precedente comma. La ritenuta e' operata nella misura del trenta per cento e a titolo d'imposta sugli utili spettanti a persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, a societa' o enti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, esenti da tale imposta e a societa' o enti di cui alla lettera d) dello stesso articolo. I soggetti residenti all'estero hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei due terzi della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. Le ritenute previste dai precedenti commi si applicano anche sugli utili di cui all'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo stesso. ((La ritenuta d'acconto di cui al comma precedente non si applica sull'intero ammontare degli utili distribuiti soggetti al regime di cui all'art. 96- bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite particolari modalita' di attuazione mediante approvazione di appositi modelli))

Testo vigente dal 10 maggio 1993 al 1 luglio 1998 · versione 49 su Normattiva

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1973oggi
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  8. 1 gennaio 201812 gennaio 2019per un anno
  9. 1 gennaio 20161 gennaio 2018per 2 anni
  10. 7 ottobre 20151 gennaio 2016per 3 mesi
  11. 24 aprile 20147 ottobre 2015per un anno
  12. 1 gennaio 201224 aprile 2014per 2 anni
  13. 17 settembre 20111 gennaio 2012per 4 mesi
  14. 29 luglio 200917 settembre 2011per 2 anni
  15. 1 gennaio 200829 luglio 2009per un anno
  16. 2 dicembre 20051 gennaio 2008per 2 anni
  17. 26 luglio 20052 dicembre 2005per 4 mesi
  18. 1 gennaio 200426 luglio 2005per un anno
  19. 25 novembre 20011 gennaio 2004per 2 anni
  20. 1 giugno 200025 novembre 2001per un anno
  21. 15 gennaio 20001 giugno 2000per 5 mesi
  22. 1 luglio 199815 gennaio 2000per un anno
  23. 10 maggio 19931 luglio 1998per 5 anni
  24. 16 ottobre 197310 maggio 1993per 20 annitesto originario

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art27 · fonte su Normattiva