Art. 27
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Le societa' e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico n. 917 del 1986, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del medesimo testo unico. La ritenuta di cui al periodo precedente si applica alle condizioni ivi previste agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico qualora il valore dell'apporto non sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui si tratti rispettivamente di societa' i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, ovvero non sia superiore al 25 per cento del valore individuato nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 47 del citato testo unico qualora l'associante determini il reddito di impresa ai sensi dell'articolo 66 del medesimo testo unico. Nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta prevista al comma 1 si applica sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle societa' ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del predetto testo unico, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla societa' emittente alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109 del citato testo unico. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. ((3-bis. I soggetti cui si applica l'articolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di cui al comma 3 sulla remunerazione di finanziamenti eccedenti prevista dal citato articolo 98 direttamente erogati dal socio o da una sua parte correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini della determinazione della ritenuta di cui sopra, si computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai sensi dell'articolo 26 riferibile alla medesima remunerazione. La presente disposizione non si applica alla remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente erogati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti)) Sugli utili corrisposti dalle societa' ed enti indicati nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 del citato testo unico a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni e agli associati dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del medesimo testo unico, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 dello stesso testo unico, e' operata una ritenuta, del 12,50 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23, che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta operata sulla quota imponibile degli utili corrisposti e' a titolo d'acconto in relazione a partecipazioni e ai contratti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65. La ritenuta dei periodi precedenti e' operata al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione dichiarino all'atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi all'attivita' di impresa o ad una partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle societa'. 66 Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 23 dicembre 1999, n.505
66con decorrenza dal 1 luglio 2000
Il D.Lgs. 23 dicembre 1999, n.505 ha disposto (con l'art. 2 comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interessi e altri proventi divenuti esigibili a decorrere dal 1o luglio 2000."
Testo vigente dal 26 luglio 2005 al 2 dicembre 2005 · versione 98 su Normattiva