Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) - Accertamento sintetico del reddito - Modalità di determinazione induttiva ed elementi indicativi di capacità contributiva utilizzabili dall’ufficio impositore - Individuazione interamente demandata a decreti del ministro delle finanze - Asserita incidenza sulla capacità contributiva - Indebita sottrazione della discrezionalità ministeriale ai controlli del parlamento, del governo e del consiglio di stato - Assenza di direttive per l’autorità “delegata” - Asserito contrasto con il principio di razionalità costituzionale - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 70, 76, 3 e 100, primo comma della Costituzione ed in relazione all’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell’art. 38, quarto comma, secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall’art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, comma ulteriormente modificato dall’art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1994, n. 473. E’ inconferente il richiamo agli artt. 70 e 76 della Costituzione, poiché l’ordinanza di rimessione tende a censurare il merito della scelta operata dal legislatore e non la violazione di uno specifico criterio direttivo; tuttavia, anche a voler ritenere che con il richiamo a tali norme, nella sostanza, si sia dedotta la violazione del principio della riserva di legge, è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza costituzionale, secondo cui tale riserva va intesa in senso relativo, imponendo al legislatore l’obbligo di determinare preventivamente e sufficientemente i criteri direttivi di base e le linee generali di disciplina della discrezionalità legislativa, con la conseguenza che, nella specie, risulta rispettata la riserva di legge relativa. Inoltre, nessuna norma costituzionale o di legge stabilisce che in materia tributaria i regolamenti debbano essere adottati con regolamento governativo, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 400 del 1988, per cui non sussiste l’asserito contrasto con il principio di razionalità costituzionale. - V. sentenze citate nn. 283/1987, 7/2001, 168/2001, 215/1998 e 111/1997.
Riguarda ancheart. 1 legge 413/1991art. 1 d.l. 330/1994
Imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) - Accertamento sintetico del reddito - Determinazione dei criteri relativi a tale accertamento rimesso alla completa discrezionalità del ministro - Prospettata violazione del principio della riserva di legge in materia di prestazioni imposte e dei principî sulla delega legislativa (al governo) - Intervenuta modifica della norma denunciata anteriormente alla rimessione della questione - Difetto di motivazione in ordine alla perdurante rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall’art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 sollevata in riferimento agli artt. 23, 70 e 76 della Costituzione, nella parte in cui le censurate disposizioni nello stabilire le modalità dell’accertamento sintetico del reddito non fissano precisi criteri di rilevazione che rimarrebbero rimessi alla completa discrezionalità del Ministro, con ciò violando il principio della riserva di legge in materia di prestazioni imposte. Infatti il giudice rimettente non ha specificato in modo rigoroso i motivi della perdurante rilevanza della questione, nonostante la modifica legislativa, di cui non si fa menzione nell'atto di rimessione, intervenuta anteriormente alla proposizione della questione medesima. - Sull'onere di motivazione in casi analoghi vedi le ordinanze n. 590/2000, n. 456/2000 e n. 216/2000.
sentenza 64/2002massima n. 26810 Riguarda ancheart. 1 legge 413/1991
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - ESCLUSIVO REDDITO DA TERRENI - ACCERTAMENTO SINTETICO - INAPPLICABILITA' - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 24 e 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'IRPEF), in relazione all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui dispongono che in presenza di solo reddito da terreni non puo' trovare applicazione l'accertamento sintetico, sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento rispetto ai contribuenti che non traggono il proprio reddito dalla sola coltivazione di terreni, e della configurazione di un presupposto di imposta non corrispondente alla effettiva capacita' contributiva. Invero, i redditi fondiari (ai sensi dell'art. 41, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 31, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) sono in ogni caso determinati sulla base delle risultanze catastali, secondo una scelta discrezionale e non irragionevole del legislatore, il quale ha adottato un criterio realistico e molto utile alla semplificazione ed alla rapidita' dei procedimenti di accertamento dei redditi, nonche' a prevenire un notevole contenzioso. Pertanto, quando sussistono elementi e circostanze di fatto certi che fondatamente attribuiscono al contribuente un reddito superiore a quello dichiarato, il quale pero' e', come quest'ultimo, esclusivamente di natura agraria, non puo' trovare applicazione l'istituto dell'accertamento sintetico, poiche' il reddito fondiario rappresenta il reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio di attivita' agricole, che copre sia le annualita' di maggiore produttivita' e redditivita', sia quelle di crisi o di parziale infecondita'. Ne deriva che il tenore di vita del contribuente sproporzionato rispetto al reddito dichiarato non puo' dar luogo ad ulteriori accertamenti, ove si tratti di reddito esclusivamente fondiario inerente a terreni (reddito dominicale e/o agrario) e questo sia stato correttamente quantificato (anche per le deduzioni) e non vi sia alcun elemento di prova dell'esistenza di altre o diverse fonti reddituali. L'accertamento sintetico diventa quindi legittimo quando la capacita' di spesa del contribuente manifesti invece il possesso di un reddito superiore a quello <<effettivo>> realmente conseguito nell'esercizio delle attivita' agricole e pertanto di un reddito diverso da quello denunciato. red.: A. Franco
Riguarda ancheart. 24 d.P.R. 597/1973art. 30 d.P.R. 597/1973
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - ACCERTAMENTO PRESUNTIVO DEL REDDITO - CRITERI - RIFERIMENTO A COEFFICIENTI RIGIDI - OMESSA DISTINZIONE DI CLASSE NELL'AMBITO DI CIASCUNA CATEGORIA DEGLI ELEMENTI PRESI IN CONSIDERAZIONE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata, per quanto riguarda l'art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed inammissibile, per quanto riguarda il d.m. 21 luglio 1983 (in quel giudizio oggetto di diretta impugnativa) trattandosi di atto amministrativo e come tale sottratto al sindacato della Corte costituzionale. - S. n. 283/1987.
I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - ACCERTAMENTO INDUTTIVO DEL REDDITO - INTERESSE DEL CONTRIBUENTE AD UNA GIUSTA IMPOSIZIONE FISCALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La previsione di accertamenti induttivi del reddito, in relazione ad elementi e circostanze di fatto certi, non viola l'art. 2 Cost., non risultando lesi da essa diritti costituzionalmente garantiti; ne` l'interesse del contribuente ad una giusta imposizione fiscale e` configurabile come un diritto naturale, preesistente all'organizzazione statuale, trovando l'imposizione fiscale la sua fonte proprio nell'ordinamento dello Stato. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento all'art. 2 Cost.).
I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - ACCERTAMENTO INDUTTIVO DEL REDDITO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEI CONTRIBUENTI A SECONDA CHE GLI UFFICI VI FACCIANO O MENO RICORSO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Disparita` di fatto, che possono insorgere in sede applicativa di norme di per se` non discriminatorie, sono irrilevanti ai fini del giudizio di costituzionalita`: cosi` anche le eventuali disparita` che, in conseguenza della maggiore o minore efficienza degli uffici finanziari, potrebbero sorgere dalla applicazione della norma contenente previsione dell'obbligo all'accertamento induttivo tutte le volte che il reddito complessivo risultante dalla determinazione analitica sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al contribuente in base ad elementi e a circostanze di fatto certi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 38, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 209/1985, 22/1982, 69/1975 in ordine alle disparita` di fatto.
I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - ACCERTAMENTO INDUTTIVO DEL REDDITO - RICORSO A PRESUNZIONI IN DEROGA ALLA REGOLA GENERALE (ART. 2729 COD.CIV.) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Per la particolarita` della materia tributaria e per il rilievo che ha nella Costituzione l'interesse dello Stato alla percezione dei tributi, sono giustificate discipline differenziate in tema di accertamenti presuntivi, rispetto alla disciplina generale (fissata dall'art. 2729 cod. civ.), purche` tali discipline siano idonee ad assicurare la reale rispondenza dell'accertamento tributario alla capacita` contributiva del soggetto passivo d'imposta. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 38, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento all'art. 3 Cost.).
I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - ACCERTAMENTO INDUTTIVO DEL REDDITO - MANCATA CORRELAZIONE CON L'EFFETTIVA CAPACITA' CONTRIBUTIVA DEL SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'accertamento su presunzioni, al quale si riconducono i due metodi di accertamento induttivo del reddito, previsti dall'art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, lungi dal violare il principio costituzionale della correlazione tra capacita` contributiva e imposizione tributaria, ne costituiscono mezzo di attuazione, in quanto l'uno e` ancorato ad "elementi e circostanze di fatto certi" che debbono essere rigorosamente provati, nonche` idonei a costituire fonte sicura di rilevamento della capacita` contributiva, e l'altro e` basato su elementi gia` individuati a norma dell'art. 2 del predetto decreto n. 600 - disponibilita` di aeromobili, navi, cavalli, residenze secondarie ecc. - che in base ad una massima di esperienza sono indici sicuri di capacita` contributiva. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento all'art. 53 Cost.). - S. nn. 42/1980, 200/1976, 77/1967, 109/1967, 99/1968 in tema di presunzioni tributarie.
I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - ACCERTAMENTO INDUTTIVO DEL REDDITO - IMPOSSIBILITA' E ALEATORIETA' DELLA DIFESA DEL CONTRIBUENTE CONTRO LO STESSO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La normativa del d.P.R. n. 600 del 1973 non contravviene al principio costituzionale della difesa, in quanto nessun limite pone alla prova, da parte del contribuente, della insussistenza degli elementi e circostanze di fatto sui quali si basa l'accertamento induttivo del reddito effettuato dagli uffici finanziari. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento all'art. 24 Cost.).