Art. 55
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471
Testo vigente dal 1 aprile 1998 al 1 gennaio 2027 · versione 65 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471
Testo vigente dal 1 aprile 1998 al 1 gennaio 2027 · versione 65 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Violazioni rilevate con accertamenti in rettifica o d'ufficio - Sanzioni - Oblazione (analogamente a quanto previsto per le violazioni che non danno luogo ad accertamenti) - Esclusione - Lamentata disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione. Infatti, tale norma, denunciata nella parte in cui esclude, per le sanzioni irrogate a seguito di "violazioni che danno luogo ad accertamenti in rettifica o d'ufficio", la possibilità di oblazione prevista invece dal terzo comma dello stesso art. 55, per le sanzioni relative alle "violazioni che non danno luogo ad accertamenti", non lede il principio di eguaglianza, stante la non omogeneità delle violazioni rispettivamente previste dai commi secondo e terzo dell'art. 55 del d.P.R. n. 600 del 1973; e quanto al parametro di cui all'art. 53 Cost., il riferimento ad esso, peraltro non sorretto da alcuna specifica motivazione, è palesemente inconferente alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale, secondo la quale la materia sanzionatoria è del tutto estranea all'ambito di operatività dell'indicato precetto costituzionale. - Sull'art. 53 Cost., v. richiamate sentenze n. 291/1997 e n. 119/1980 e ordinanza n. 95/1993. M.F.
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.PE.G.) - PAGAMENTO DI PENALITA', SOPRATTASSE E PENE PECUNIARIE - SOGGETTI OBBLIGATI: RAPPRESENTANTI (NELLA SPECIE EX AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA') DEL SOGGETTO PASSIVO INADEMPIENTE - OMESSA PREVISIONE DELLA NOTIFICAZIONE AD ESSI DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La tutela del rappresentante del soggetto passivo in ordine al preteso pagamento di soprattasse e pene pecuniarie per infrazioni sull'I.R.PE.G., non puo' ritenersi compressa per effetto della non prevista previa notifica dell'atto di accertamento e del provvedimento di applicazione delle pene pecuniarie, essendogli riconosciuta la possibilita' d'impugnare l'iscrizione a ruolo e di contestare in quella sede sia il rapporto di rappresentanza, sia la legittimita' dell'applicazione delle pene pecuniarie nei confronti del soggetto passivo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 55, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 98, sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - Nello stesso senso, su analoghe questioni: S. n. 348/1987 e O. nn. 48/1988, 591/1988, 246/1989 e 178/1990.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art55 · fonte su Normattiva
Riguarda ancheart. 98 Riscossione imposte sul reddito
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.PE.G.) - PAGAMENTO DI PENALITA', SOPRATTASSE E PENE PECUNIARIE - SOGGETTI OBBLIGATI: RAPPRESENTANTI (NELLA SPECIE EX AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA') DEL SOGGETTO PASSIVO INADEMPIENTE - MANCATA PREVISIONE DELLA NOTIFICA AGLI STESSI DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO - RICHIAMO A PRINCIPI DELLA LEGGE DI DELEGA PER LA RIFORMA TRIBUTARIA - NON PERTINENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Le disposizioni degli artt. 55 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 98, sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, riguardanti la responsabilita' degli ex amministratori di societa' per penalita', soprattasse ecc. per infrazioni all'I.R.PE.G., non prevedono alcuna ipotesi di "sostituzione tributaria". Va quindi senz'altro respinta la censura di eccesso di delega avanzata, nei confronti delle norme suddette, in base all'assunto che il richiamato art. 10 legge 9 ottobre 1971, n. 825, non prevederebbe alcuna possibilita' di "sostituzione tributaria" in mancanza di avviso di accertamento. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 55 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 98, sesto comma. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in riferimento all'art. 76 Cost. in relazione all'art. 10, legge 9 ottobre 1971, n. 825.).
Riguarda ancheart. 98 Riscossione imposte sul reddito
TRIBUTI IN GENERE - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - PAGAMENTO DELLE SOPRATTASSE O DELLE PENE PECUNIARIE - ISCRIZIONE A RUOLO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - DESTINATARI - OBBLIGATI IN SOLIDO CON IL SOGGETTO PASSIVO O INADEMPIENTE E RAPPRESENTANTI (EX AMMINISTRATORI DI SOCIETA') - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600, ART. 55; D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 602, ART. 98, PENULTIMO COMMA. - COST., ARTT. 3, 24, 76.
Nel procedimento tributario, quanto al diritto di difesa, nulla vieta al rappresentante del soggetto passivo di far valere le proprie ragioni; per cio` che riguarda, invece, la solidarieta` tributaria - la quale non si differenzia, nella sua intima essenza, da quella civile - rientra nelle attribuzioni del legislatore ordinario disciplinarne i relativi rapporti, sempre che non siano superati i limiti di ragionevolezza. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3,24 e 76 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 55 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 98, comma penultimo, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, denunziati nella parte in cui non prevedono la notifica agli obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente - ed in particolare agli ex amministratori di societa` - degli avvisi di accertamento). - cfr. S. n. 348/1987.
Riguarda ancheart. 98 Riscossione imposte sul reddito
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI - VIOLAZIONI CONSTATATE IN OCCASIONE DI ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE - OBLAZIONE MEDIANTE VERSAMENTO DIRETTO ALL'ESATTORIA DI UNA SOMMA PARI AD UN SESTO DEL MASSIMO DELLA PENA - MANCATA ESTENSIONE ALLE VIOLAZIONI ACCERTATE IN UFFICIO - INGIUSTIFICATA DIVERSITA' DI TRATTAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE LIMITATAMENTE ALLE PAROLE "SE LA VIOLAZIONE E' STATA CONSTATATA IN OCCASIONE DI ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE ESEGUITI AI SENSI DELL'ART. 33".
Sussiste una diversita' di trattamento priva di giustificazione nella disciplina delle imposte sui redditi, la' dove si prevede la possibilita' di oblazione per la sola ipotesi di violazioni accertate fuori dell'ufficio (ovvero in occasione di accessi, ispezioni e verifiche), e la si esclude, al contrario, per le violazioni accertate in ufficio. La disparita' non e' giustificata non solo nell'ambito della stessa disciplina delle imposte sui redditi, ma anche nel confronto con altra analoga disciplina dell'imposta sul valore aggiunto che, in adeguamento alla normativa comunitaria, ha, invece, generalizzato la possibilita' di oblazione, consentendola anche per le violazioni constatate in ufficio. Pertanto l'art. 55, comma terzo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., limitatamente alle parole "se la violazione e' stata constatata in occasione di accessi, ispezioni e verifiche eseguiti ai sensi dell'art. 33".
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI - VIOLAZIONI ACCERTATE IN OCCASIONE DI ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE - OBLAZIONE - ESCLUSIONE PER VIOLAZIONI ACCERTATE IN MODO DIVERSO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
All'omessa motivazione, in punto di rilevanza, dell'ordinanza del giudice rimettente, consegue la dichiarazione di inammissibilita` della sollevata questione. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 55, comma terzo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui limita la possibilita` di conciliazione amministrativa alle sole violazioni constatate in occasione di accessi, ispezioni e verifiche, escludendola per le violazioni accertate in modo diverso).
TRIBUTI IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1971) - IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTO - OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SOSTITUTO D'IMPOSTA - SANZIONI - PREVISIONE DI UN'UNICA SANZIONE INDIFFERENZIATA SENZA TENER CONTO DELL'AVVENUTO VERSAMENTO O MENO DELLE RITENUTE D'ACCONTO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La dichiarazione del sostituto d'imposta non mira soltanto ad assicurare all'Erario la quota che il sostituto trattiene al sostituito, ma ha altresi' valore cognitivo, in quanto consente agli uffici di verificare l'esistenza e l'entita' delle dichiarazioni che il sostituito a sua volta e' obbligato a rendere, e, sotto tale riguardo, l'omessa presentazione dell'anzidetta dichiarazione non e' mera violazione formale, ma riveste un notevole rilievo sostanziale; onde la relativa sanzione appare adeguatamente commisurata alla situazione di pericolo che l'omissione viene a determinare per gli interessi dell'erario, ben potendo, comunque, il giudice tributario tener conto,nel determinare, in concreto, la pena, anche dei principi di cui all'art. 54 dello stesso decreto (relativi alla gravita' del danno o del pericolo e alla personalita' dell'autore). (Infondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost. ed in relazione all'art. 10, secondo comma, n. 11, l. 9 ottobre 1971, n. 825, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 47 e 55 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata sotto il profilo che le dette norme, in violazione alla legge di delega, avrebbero equiparato quoad poenam i diversi comportamenti dell'omessa presentazione della dichiarazione e dell'omesso versamento del tributo all'Erario).
Riguarda ancheart. 47 Accertamento imposte sui redditi
TRIBUTI IN GENERE - TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1971 - IMPOSTE SUI REDDITI - SANZIONI - PENE PECUNIARIE - OBLAZIONE - POSSIBILITA' SOLO NEL CASO IN CUI LA VIOLAZIONE SIA CONSTATATA NEL CORSO DI ACCESSI, ISPEZIONI O VERIFICHE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' inammissibile - per assoluto difetto di motivazione circa la sua rilevanza nel giudizio di provenienza - la questione di legittimita' costituzionale (sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.) dell'art. 55, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui (terzo comma) ammette l'oblazione della pena pecuniaria ove la violazione sia stata constatata in occasione di accessi, ispezioni o verifiche, eseguiti ai sensi dell'art. 33 del decreto stesso, e non la consentirebbe, invece, quando essa venga contestata per accertamento d'ufficio, ovvero sia lo stesso contribuente a renderla nota mediante tardiva presentazione della dichiarazione.
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA SUI REDDITI - ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELLE IPOTESI DI TARDIVA OD OMESSA DICHIARAZIONE - IUS SUPERVENIENS - SANATORIA DI IRREGOLARITA' IN MATERIA TRIBUTARIA - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 46, 47 e 55 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento dell'imposta sui redditi, nella parte in cui non prevedono, nell'ipotesi di tardiva dichiarazione del sostituto d'imposta, la particolare "oblazione" prevista invece nell'ipotesi di omessa dichiarazione accertata a seguito di verifiche o ispezioni, per contrasto con i criteri direttivi della legge delega ex art. 10 legge 9 ottobre 1971, n. 825 e con il principio di eguaglianza - artt. 76, 77 e 3 Cost. -, essendo stata emessa l'ordinanza di rimessione il 30 gennaio 1980 e cioe' prima dell'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1980, n. 882, recante "sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni in materia tributaria", rendendosi cosi' necessario l'accertamento della persistente rilevanza della questione alla luce della sopravvenuta normativa.
Riguarda ancheart. 46 Accertamento imposte sui redditiart. 47 Accertamento imposte sui redditi
TRIBUTI IN GENERE - INFRAZIONI - SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI - OMESSA PREVISIONE NELLA LEGGE DI DELEGA DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - ASSERITA VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI IN TEMA DI DELEGAZIONE LEGISLATIVA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 76 Cost. - degli artt. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) e da 46 a 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) - sollevata sull'assunto che sarebbe stata delegata al Governo la emanazione delle disposizioni occorrenti per il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative e penali in materia tributaria, senza determinazione di principi e criteri direttivi, con la conseguenza che il legislatore delegato avrebbe operato in base a sue direttive nel dettare gli artt. da 46 a 57 del d.P.R. n. 600/1973, che prevedono appunto le sanzioni per tutte le infrazioni contemplate nello stesso decreto - in quanto il giudice a quo, eludendo il precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, non ha addotto ragione alcuna circa la rilevanza delle norme denunciate ai fini della definizione della controversia di merito. - S. n. 127/1983. O. nn. 130/1983, 140/1983, 157/1983, 259/1983, 344/1983; 44/1984.
Riguarda ancheart. 54 Accertamento imposte sui redditiart. 50 Accertamento imposte sui redditiart. 51 Accertamento imposte sui redditiart. 47 Accertamento imposte sui redditiart. 46 Accertamento imposte sui redditiart. 48 Accertamento imposte sui redditie altri 6
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - TRIBUTI IN GENERE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.
E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 10 n. 11, legge delega 9 ottobre 1971 n. 825 e degli artt. da 46 a 57 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, per carenza di qualsiasi motivazione in ordine alla rilevanza, avendo il giudice a quo denunziato l'intero titolo V del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede appunto sanzioni per tutte le infrazioni contemplate nello stesso decreto, senza indicare per quali di tali sanzioni si controverta nella fattispecie. - cfr. SS.nn. 250 e 252/1983.
Riguarda ancheart. 53 Accertamento imposte sui redditiart. 57 Accertamento imposte sui redditiart. 52 Accertamento imposte sui redditiart. 51 Accertamento imposte sui redditiart. 50 Accertamento imposte sui redditiart. 47 Accertamento imposte sui redditie altri 6
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