[1]ANNESSO

[2]COSTITUZIONE DELLA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE MIGRAZIONI ( il presente testo incorpora nella costituzione del 19 ottobre 1953 del comitato intergovernativo per le migrazioni europee (denominazione anteriore della organizzazione) gli emendamenti approvati il 20 maggio 1987 ed entrati in vigore il...). PREAMBOLO LE ALTRE PARTI CONTRAENTI, RICHIAMANDO La risoluzione approvata il 5 dicembre 1951 dalla Conferenza delle migrazioni di Bruxelles, riconoscendo che la erogazione, a livello internazionale, di servizi di migrazione e' spesso necessaria per assicurare uno svolgimento ordinato dei movimenti di migrazione nel mondo, e per agevolare, alle condizioni piu' favorevoli, l'insediamento e l'integrazione dei migranti nella struttura economica e sociale del paese di accoglimento; che analoghi servizi di migrazione possono inoltre rivelarsi necessari in caso di migrazioni temporanee, di migrazioni di rientro e di migrazioni intra-regionali; che la migrazione internazionale include anche quella dei profughi, delle persone trasferite e di altre persone costrette ad abbandonare il loro paese, e che necessitano di servizi internazionali di migrazione; che occorre promuovere la cooperazione degli Stati e delle organizzazioni internazionali per facilitare l'emigrazione di persone desiderose di partire per paesi dove potranno, con il loro lavoro, sopperire alle proprie necessitA' e condurre una esistenza dignitosa, nel rispetto della persona umana, insieme alle loro famiglie; che la migrazione puo' stimolare la creazione di nuove attivita' economiche nei paesi di accoglimento, e che esiste un rapporto tra la migrazione e le condizioni economiche, sociali e culturali dei paesi in via di sviluppo, che occorrerebbe tener conto dei fabbisogni dei paesi in via di sviluppo in materia di cooperazione e di altre attivita' internazionali inerenti alla migrazione, che occorre promuovere la cooperazione degli Stati e delle organizzazioni internazionali, governative e non governative, in materia di ricerca e di consultazioni sulle questioni migratorie, non solo per quanto riguarda il processo migratorio, ma anche la situazione e le specifiche esigenze del migrante in quanto essere-umano, che i movimenti dei migranti dovrebbero, per quanto possibile, essere effettuati con regolari servizi di trasporto, salva la necessita', in talune circostanze, di ricorrere ad agevolazioni supplementari o diverse; che una stretta cooperazione e coordinamento debbono esistere tra gli Stati, le organizzazioni internazionali, governative e non governative, per quanto riguarda le questioni migratorie e riguardanti i profughi, la necessita' di un finanziamento internazionale delle attivita' correlate alla migrazione internazionale, ISTITUISCONO L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE MIGRAZIONI, qui di seguito denominata l'Organizzazione, e ACCETTANO LA PRESENTE COSTITUZIONE.

[3]Articolo 1 1. Gli scopi e le funzioni della Organizzazione sono:

  • a)di prendere ogni provvedimento utile per assicurare il trasferimento organizzato dei migranti che non godono di agevolazioni adeguate o che, altrimenti, non sarebbero in grado di partire senza una assistenza particolare, verso paesi dove esistono possibilita' di una migrazione coordinata;
  • b)di occuparsi del trasferimento organizzato dei profughi, delle persone trasferite e di altre persone bisognose di servizi internazionali di migrazione, per le quali potrebbero essere stipulate intese tra l'organizzazione e gli stati interessati, compresi quelli che si impegnano ad accoglierli;
  • c)di fornire, a richiesta degli Stati interessati e con il loro accordo, servizi di migrazione quali il reclutamento, la selezione, la preparazione alla migrazione, i corsi di lingua, le attivita' di orientamento, gli esami medici, il collocamento, le attivita' che facilitano l'accoglimento e l'integrazione, nonche' servizi di consulenza in materia migratoria, ed ogni altra assistenza inerente alle finalita' dell'Organizzazione;
  • d)di fornire servizi analoghi, a richiesta degli stati o in cooperazione con altre organizzazioni internazionali interessate, per le migrazioni di rientro volontario, compreso il rimpatrio liberamente consentito;
  • e)di offrire agli Stati, nonche' alle Organizzazioni internazionali, ed altre organizzazioni, una istanza per scambi di vedute e di esperienze, nonche' per la promozione della cooperazione e del coordinamento degli sforzi internazionali su questioni relative a migrazioni internazionali, compresi studi imperniati su tali questioni al fine di ricavare soluzioni a livello pratico. 2. L'Organizzazione, nell'adempimento delle sue funzioni, collabora strettamente con le Organizzazioni internazionali governative e non-governative interessate alle questioni di migrazione, di profughi e di risorse umane, per facilitare, tra l'altro, il coordinamento delle attivita' internazionali in detti settori. Tale cooperazione avverra' nella reciproca osservanza delle competenze delle organizzazioni interessate. 3. L'Organizzazione riconosce che la questione dei criteri di ammissione ed il numero dei migranti da ammettere dipende dalla competenza nazionale degli Stati; essa, nell'adempimento delle sue funzioni, si adegua alle leggi ed ai regolamenti, nonche' alla politica, degli Stati interessati.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;449~art1 · fonte su Normattiva