[1]* Il presente Atto istitutivo entrerA' in vigore, per i governi membri del comitato intergovernativo per le migrazioni europee che lo avranno accettato, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali, il giorno della prima riunione di detto comitato, dopo che:

  • a)i due terzi almeno dei membri del comitato,
  • b)una parte dei membri che versano almeno il 75 per cento dei contributi alla parte amministrativa del bilancio preventivo, abbiano notificato al direttore la loro accettazione del predetto atto.

[2]*Gli articoli 34 e 35 sono stati applicati al momento dell'entrata in vigore della Costituzione, il 30 novembre 1954.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;449~art34 · fonte su Normattiva