[1]* Il presente Atto istitutivo entrerA' in vigore, per i governi membri del comitato intergovernativo per le migrazioni europee che lo avranno accettato, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali, il giorno della prima riunione di detto comitato, dopo che:
- a)i due terzi almeno dei membri del comitato,
- b)una parte dei membri che versano almeno il 75 per cento dei contributi alla parte amministrativa del bilancio preventivo, abbiano notificato al direttore la loro accettazione del predetto atto.
[2]*Gli articoli 34 e 35 sono stati applicati al momento dell'entrata in vigore della Costituzione, il 30 novembre 1954.
Testo vigente dal 25 gennaio 1990
