[1]* I Governi membri del Comitato intergovernativo per le migrazioni europee i quali, alla data di entrata in vigore del presente atto istitutivo, non abbiano notificato al direttore la loro accettazione di tale atto, possono rimanere membri del comitato per un anno a decorrere da tale data, se contribuiscono alle spese amministrative del comitato ai sensi del comma secondo dell'articolo 25; per tutto questo periodo essi conservano il diritto di accettare l'atto costitutivo.

[2]*Gli articoli 34 e 35 sono stati applicati al momento dell'entrata in vigore della Costituzione, il 30 novembre 1954.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;449~art35 · fonte su Normattiva