membri dell'Organizzazione:

  • a)gli Stati che, in quanto membri della organizzazione, hanno accettato la presente costituzione, in base all'articolo 34, o cui si applica il disposto dell'art. 35;
  • b)gli altri Stati che hanno dato prova del loro interesse nei confronti del principio della libera circolazione delle persone e che si impegnano almeno a contribuire alle spese amministrative della organizzazione con una partecipazione, il cui tasso sara' concordato tra il consiglio e lo Stato interessato, subordinatamente ad una decisione del consiglio adottata a maggioranza dei due terzi ed alla loro accettazione della presente costituzione.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;449~art2 · fonte su Normattiva