membri dell'Organizzazione:
- a)gli Stati che, in quanto membri della organizzazione, hanno accettato la presente costituzione, in base all'articolo 34, o cui si applica il disposto dell'art. 35;
- b)gli altri Stati che hanno dato prova del loro interesse nei confronti del principio della libera circolazione delle persone e che si impegnano almeno a contribuire alle spese amministrative della organizzazione con una partecipazione, il cui tasso sara' concordato tra il consiglio e lo Stato interessato, subordinatamente ad una decisione del consiglio adottata a maggioranza dei due terzi ed alla loro accettazione della presente costituzione.
Testo vigente dal 25 gennaio 1990
