'Organizzazione ha personalita' giuridica. Essa gode della capacita' giuridica necessaria per esercitare le proprie funzioni e conseguire i suoi scopi, e segnatamente della capacita', secondo la legislazione dello Stato: a) di stipulare contratti; b) di acquistare beni mobili ed immobili e di disporne; c) di ricevere e di spendere fondi pubblici e privati; d) di adire in giudizio.
Testo vigente dal 25 gennaio 1990
