1. L'Organizzazione godra' dei privilegi ed immunita' che sono necessari per svolgere le proprie funzioni e conseguire i suoi scopi. 2. I rappresentanti degli Stati membri, il Direttore generale, il Vice-Direttore generale ed il personale dell'amministrazione godranno altresi' dei privilegi e delle immunita' necessarie al libero esercizio delle loro funzioni inerenti alla Organizzazione. 3. Detti privilegi ed immunita' saranno definiti in accordi tra l'Organizzazione e gli Stati interessati, o attraverso altri provvedimenti adottati da detti Stati.
Testo vigente dal 25 gennaio 1990
