1. I testi degli emendamenti proposti alla presente Costituzione saranno comunicati dal Direttore generale ai governi degli Stati membri almeno tre mesi prima di essere esaminati dal consiglio. 2. Gli emendamenti entreranno in vigore quando saranno stati approvati da due terzi dei membri del consiglio ed accettati dai due terzi degli Stati membri, in conformita' con le loro rispettive norme costituzionali, rimanendo peraltro inteso che gli emendamenti i quali comportano nuovi obblighi per i membri entreranno in vigore per un determinato membro solo se tale membro abbia accettato i predetti emendamenti.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;449~art30 · fonte su Normattiva