1. Se uno Stato membro non adempie ai suoi obblighi finanziari nei confronti della organizzazione per due esercizi finanziari consecutivi, il consiglio puo', con decisione adottata a maggioranza dei due terzi, sospendere il diritto di voto, nonche' i servizi di cui detto Stato membro beneficia, interamente o in parte. Il consiglio ha facolta' di ripristinare tale diritto di voto e tali servizi con una decisione adottata a maggioranza semplice. 2. Ogni Stato membro puo' essere sospeso dalla sua qualita' di membro per decisione del consiglio, adottata a maggioranza dei due terzi se detto Stato trasgredisce in maniera continua i principi della presente costituzione. Il consiglio ha facolta' di ripristinare tale qualita' di membro con decisione presa a maggioranza semplice.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;449~art4 · fonte su Normattiva