1. Se uno Stato membro non adempie ai suoi obblighi finanziari nei confronti della organizzazione per due esercizi finanziari consecutivi, il consiglio puo', con decisione adottata a maggioranza dei due terzi, sospendere il diritto di voto, nonche' i servizi di cui detto Stato membro beneficia, interamente o in parte. Il consiglio ha facolta' di ripristinare tale diritto di voto e tali servizi con una decisione adottata a maggioranza semplice. 2. Ogni Stato membro puo' essere sospeso dalla sua qualita' di membro per decisione del consiglio, adottata a maggioranza dei due terzi se detto Stato trasgredisce in maniera continua i principi della presente costituzione. Il consiglio ha facolta' di ripristinare tale qualita' di membro con decisione presa a maggioranza semplice.
Testo vigente dal 25 gennaio 1990
