[1]Articolo XIII
[2]Mancato adempimento degli obblighi
[3]Ogni Stato Membro che non adempia gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione cessa di fare parte dell'Organizzazione a seguito di una decisione del Consiglio presa con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri.
Testo vigente dal 13 novembre 1970
