Stato membro puo' notificare il proprio ritiro dalla organizzazione con effetto a decorrere dalla fine dell'esercizio in corso. Detta notifica deve essere comunicata per iscritto e pervenire al Direttore Generale della Organizzazione almeno quattro mesi prima della fine dello esercizio in corso. Gli obblighi finanziari nei confronti della organizzazione, di uno Stato membro che abbia notificato il proprio ritiro, si applicheranno alla totalita' dell'esercizio durante il quale la notifica e' stata comunicata.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;449~art3 · fonte su Normattiva