1. Il Consiglio e' composto da rappresentanti degli Stati membri. 2. Ciascun Stato membro nomina un rappresentante nonche' i supplenti ed i consiglieri che ritiene necessari. 3. Ciascuno Stato membro dispone di un voto nel Consiglio.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;449~art7 · fonte su Normattiva