funzioni del Consiglio, oltre a quelle indicate in altre norme della presente costituzione, sono le seguenti:

  • a)determinare la politica della Organizzazione;
  • b)esaminare i rapporti, approvare e dirigere la gestione del comitato esecutivo;
  • c)esaminare i rapporti, approvare e dirigere la gestione del Direttore generale;
  • d)esaminare ed approvare il programma, il bilancio preventivo, le spese ed i conti dell'Organizzazione;
  • e)adottare ogni altro provvedimento per conseguire le finalita' dell'Organizzazione.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;449~art6 · fonte su Normattiva