Art. 16 (Convenzione) — Composizione del consiglio; Voto
(1) Il consiglio e' composto dei rappresentanti degli Stati dell'Unione. Ciascuno Stato dell'Unione nomina un rappresentante nel consiglio e un supplente. (2) Rappresentanti o supplenti possono essere accompagnati da assistenti o consulenti. (3) Ciascuno Stato dell'Unione dispone di un voto nel consiglio.
Testo vigente dal 28 gennaio 1975
