(1) Il consiglio e' composto dei rappresentanti degli Stati dell'Unione. Ciascuno Stato dell'Unione nomina un rappresentante nel consiglio e un supplente. (2) Rappresentanti o supplenti possono essere accompagnati da assistenti o consulenti. (3) Ciascuno Stato dell'Unione dispone di un voto nel consiglio.

Testo vigente dal 28 gennaio 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722~convenzione-art16 · fonte su Normattiva