[1]Articolo II
[2]Qualsiasi controversia fra le Parti contraenti del presente Protocollo, relativa all'interpretazione o all'applicazione di qualsiasi delle sue disposizioni, che non puo' essere regolata con altri mezzi, sara' demandata alla Corte internazionale di giustizia a richiesta di una delle Parti della controversia.
Testo vigente dal 3 luglio 1978
