Articolo III

  • 1)Il presente Protocollo sara' aperto all'accettazione o all'approvazione di tutti i Governi che hanno firmato l'Accordo o che vi hanno aderito o di qualsiasi altro Governo che si assume obblighi nei confronti dei marinai rifugiati in base all'articolo 28 della Convenzione o obblighi ad esso corrispondenti.
  • 2)Gli strumenti d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Governo del Regno dei Paesi Bassi.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;313~artiii · fonte su Normattiva