Articolo IV
- 1)Il presente Protocollo entrera' in vigore il 90° giorno dopo la data del deposito dell'ottavo strumento d'accettazione o d'approvazione.
- 2)Per ciascun Governo che accetti o che approvi il presente Protocollo dopo il deposito dell'ottavo strumento d'accettazione o d'approvazione, il presente Protocollo entrera' in vigore alla data del deposito da parte di detto Governo del suo strumento d'accettazione o d'approvazione.
Testo vigente dal 3 luglio 1978
