Articolo V

  • 1)Qualsiasi Governo puo', al momento del deposito del suo strumento d'accettazione o d'approvazione, o in qualsiasi altra data successiva, dichiarare che il presente Protocollo dovra' estendersi a uno o piu' territori delle cui relazioni internazionali esso sia responsabile, purche' abbia assunto nei confronti di detto o detti territori quegli obblighi che sono menzionati nel paragrafo 1 dell'articolo III.
  • 2)Tale estensione dovra' farsi con notifica indirizzata al Governo del Regno dei Paesi Bassi.
  • 3)Tale estensione avra' effetto il 90° giorno dopo la data alla quale e' stata ricevuta la notifica dal Governo del Regno dei Paesi Bassi, ma non prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo per il Governo notificante come specificato nell'articolo IV.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;313~artv · fonte su Normattiva