[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo.

[3]PROTOCOLLO che modifica il paragrafo 3 dell'articolo 14 dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto Internazionale delle merci pericolose su strada (ADR)

[4]Le Parti del presente Protocollo, avendo esaminato le disposizioni dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR), adottato a Ginevra il 30 settembre 1957 (qui appresso denominato "l'Accordo"), per quanto riguarda la procedura di modifica degli Allegati al detto Accordo, e in particolare il paragrafo 3 dell'articolo 14 dell'Accordo; notando che le Parti contraenti dell'Accordo trovano a volte difficolta' ad attuare le misure di applicazione interne richieste per l'entrata in vigore degli emendamenti entro il termine di tre mesi previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 14 dell'Accordo, tra il momento in cui tali emendamenti sono ritenuti accettati e la data della loro entrata in vigore; augurandosi di modificare su tale punto le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 14 dell'Accordo; convengono quanto segue:

[5]ARTICOLO 1. (Modificazione del paragrafo 3 dell'articolo 14 dell'Accordo)

[6]Il paragrafo 3 dell'articolo 14 dell'Accordo viene modificato in modo da leggersi come segue: "3. Ogni progetto di modifica degli allegati sara' ritenuto accettato a meno che, entro un termine di tre mesi a partire dalla data in cui e' stato trasmesso dal Segretario generale, almeno un terzo delle Parti contraenti, o cinque di loro, se il terzo e' superiore a tale cifra, non abbiano notificato per iscritto al Segretario generale la loro opposizione all'emendamento proposto. Se l'emendamento viene ritenuto accettato, esso entrera' in vigore per tutte le Parti contraenti allo spirare di un nuovo termine che sara' di tre mesi, tranne nei casi seguenti:

  • a)nel caso in cui modifiche analoghe siano state apportate o siano in procinto di essere apportate agli altri accordi internazionali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'emendamento entrera' in vigore allo spirare di un termine che sara' fissato dal Segretario generale in modo da permettere, in tutta la misura del possibile, l'entrata in vigore simultanea del detto emendamento e di quelli che sono stati o verranno probabilmente apportati a tali altri accordi; il termine non potra', tuttavia, essere inferiore ad un mese;
  • b)la Parte contraente che sottopone il progetto di modifica potra' specificare nella sua proposta un termine di durata superiore a tre mesi per l'entrata in vigore dell'emendamento nel caso in cui venga accettato".

Testo vigente dal 11 settembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;502~art1 · fonte su Normattiva