[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo.

[3]PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEI TRASPORTI INTERNAZIONALI

[4]Gli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari del presente Protocollo addizionale.

[5]Vista la Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, qui di seguito chiamata la "Convenzione", aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa a Parigi il 13 dicembre 1968 e che prevede norme comuni per evitare ogni sofferenza agli animali trasportati;

[6]Considerato che e' importante che la CEE divenga Parte contraente di detto strumento, tenuto conto della sua competenza nelle materie oggetto della Convenzione; Hanno convenuto quanto segue:

[7]Articolo 1.

[8]L'articolo 48 della Convenzione viene completato dal seguente paragrafo: "4. La Comunita' economica europea puo' diventare Parte contraente alla presente Convenzione con la firma di quest'ultima. La Convenzione entrera' in vigore nei confronti della Comunita' sei mesi dopo la data della sua firma".

Testo vigente dal 13 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-28;244~art1 · fonte su Normattiva